IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  rettorale  n. 501 Reg. XXXVIII in data 27 marzo
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000,
con  cui  e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di
Parma e successive modificazioni;
  Vista   la  deliberazione  assunta  dal  senato  accademico  e  dal
consiglio  di amministrazione riuniti in seduta congiunta, in data 10
luglio  2003  con  cui  sono state approvate ulteriori modifiche allo
statuto  dell'Universita'  di  Parma,  trasmesse, con nota in data 25
luglio  2003,  al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  per  il  controllo  di  legittimita'  e  di  merito  a norma
dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989;
  Preso  atto  dei rilievi formulati dal M.I.U.R. notificati con nota
in data 30 settembre 2003;
  Vista l'ulteriore deliberazione in data 1° dicembre 2003 con cui il
senato  accademico  ed  il  consiglio  di amministrazione, riuniti in
seduta congiunta, hanno accolto il rilievo formulato dal M.I.U.R.;
  Ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Ateneo;

                              Decreta:

  1.  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma e' modificato
come segue:
    l'art. 8, comma 8, e' sostituito dal seguente:
      il  rettore  nomina  con proprio decreto il pro rettore vicario
scelto  tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato
o  che  optino  per  il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue
funzioni  in  caso  di  impedimento o di assenza, nonche', in caso di
cessazione  anticipata  dall'ufficio,  fino all'entrata in carica del
nuovo  eletto.  In  caso  di  cessazione  anticipata  dalla carica di
rettore,  il decano dei professori indice nuove elezioni entro trenta
giorni.  Il  rettore puo' nominare con proprio decreto uno o piu' pro
rettori con deleghe specifiche.
    l'art. 22, comma 5, e' sostituito dal seguente:
      l'elettorato attivo del preside e' costituito da tutti i membri
del  consiglio  di facolta' compresi i ricercatori della facolta' che
non facciano parte del consiglio stesso.
    l'art. 24, comma 1, e' sostituito dal seguente:
      per ogni corso di studio e' costituito un consiglio di corso di
studio.  Nelle  facolta'  cui  afferiscono  piu'  corsi  di studio il
consiglio di facolta' puo' unificare piu' consigli di corso di studio
della  medesima  classe  o  unificare il consiglio di corso di laurea
specialistica con il consiglio del corso di laurea (triennale) che ha
reso  possibile la sua istituzione o, ancora, effettuare unificazioni
che configurino entrambi i tipi precitati.
    l'art. 24, comma 3.2, e' sostituito dal seguente:
      cinque  rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di
laurea  triennale  e nel consiglio di corso di laurea specialistica a
ciclo unico;
      cinque  rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di
laurea specialistica unificata con corso di laurea triennale;
      cinque  rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di
laurea specialistica unica nella classe;
      tre  rappresentanti  degli  studenti  nel consiglio di corso di
laurea specialistica seconda nella classe.
    L'art. 24, comma 3.3, e' abrogato.
    L'art. 24, comma 5, e' abrogato.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Parma, 1° dicembre 2003
                                                 Il rettore: Ferretti